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sabato 28 novembre 2009

Il 4 Dicembre i RSPP / ASPP Italiani incontrano il Ministro del Lavoro: Arrivederci a Roma !


Ormai tutto è pronto, al Centro Congressi La Fornace fervono gli ultimi preparativi per quella che sarà la Manifestazione più importante del 2009 degli Operatori della Sicurezza sul Lavoro, e non solo…

Infatti oltre ai più di 2.000 RSPP e ASPP che hanno registrato la loro presenza ( tutti coloro che hanno inviato il form on line ) si aggiungeranno centinaia di Direttori del Personale mobilitati dai nostri amici di HR Community , centinaia di Ispettori del Ministero del Lavoro , delle ASL , e ricercatori,accademici,amministratori e operatori economici interessati alla Sicurezza sul Lavoro.

Insomma un evento che solo per le dimensioni rappresenta un fatto politico ,un avvenimento istituzionale , un momento informativo di rilevanza nazionale: le Community dei RSPP/ASPP e dei Capi del Personale incontrano il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e i suoi due predecessori , Treu e Damiano; l’INAIL anticiperà il suo rapporto annuale, la Direzione Generale Ispettiva del Ministero del Lavoro illustrerà i suoi programmi di azione,Amministratori delegati e Direttori del Personale delle più importanti aziende italiane forniranno la propria percezione della situazione in materia di responsabilità sociale e sicurezza sul lavoro.

Insomma la manifestazione sarà una nuova importante tappa per la categoria professionale degli operatori della sicurezza sul lavoro per affermare un costante e progressivo affermarsi sul piano sociale: insomma la Professione in Materia di Sicurezza si sta affermando come una “Professione di Serie A “.
E permetteteci un pizzico d’orgoglio , FIRAS-SPP si conferma l’associazione più dinamica e rappresentativa del movimento per una grande e influente Safety Professional Community.


Arrivederci a Roma il 4 Dicembre !

mercoledì 23 settembre 2009

FISAC- CGIL: riflessioni sullo stress-lavoro correlato

Il D.Lgs 106/2009 correttivo del D.LGS 81/2008 modifica l’art. 28, facendo decorrere l’obbligo della valutazione dello stress-lavoro correlato a far data 1° agosto 2010.
Tale orientamento contrasta con le previsione dell’Accordo Europeo dell’8 ott. 2004, recepito il 9 giugno 2008 dalle parti sociali. Si affida alla Commissione Consultiva il compito di elaborare linee-guida.
E’ una decisione strumentale che diluisce nel tempo la possibilità di valutare un rischio specifico che caratterizza in modo particolare il lavoro negli uffici e nel settore terziario.Lo stress-lavoro correlato deve essere annoverato tra i fattori di rischio che il datore di lavoro deve valutare ?
Sembrerebbe una domanda con risposta scontata, ma così non è.

venerdì 4 settembre 2009

Incidenti lavoro: studio Usa, l'ora legale aumenta i rischi

L’ora legale aumenta il rischio di incidenti sul lavoro. E’ quanto emerso da uno studio dei ricercatori della Michigan State University, apparso pochi giorni fa sulla rivista “Journal of Applied Psychology”.
Mettere l’orologio un’ora avanti, nel mese di marzo, fa crescere la stanchezza e la disattenzione dei dipendenti, soprattutto subito dopo l’entrata in vigore del nuovo orario.

L’indagine ha analizzato il numero di infortuni segnalati dalla Mine Safety and Health Administration dal 1983 al 2006, insieme al numero di giornate lavorative perse a causa di ferite riportate dai dipendenti. In 24 anni sono stati segnalati 576.292 infortuni sul posto di lavoro. In media, ci sono state 3,6 lesioni in più il lunedì successivo al passaggio all'ora legale rispetto agli altri giorni. Sono stati persi più di 2.649 giorni di lavoro a causa di queste lesioni.
I ricercatori hanno riscontrato un aumento di circa il 68% a causa di infortuni associati all'ora legale, confermando inoltre che le persone dormono meno nei giorni successivi al passaggio all’ora legale.

“Un’ora di sonno perso può non sembrare molto – ha spiegato Christoopher Barnes, responsabile dello studio –, ma i nostri risultati suggeriscono che potrebbe avere un impatto sulle capacità delle persone di stare all'erta sul lavoro e di prevenire lesioni gravi”. Le aziende, a suo giudizio, possono utilizzare i risultati dello studio: “Si può pianificare il lavoro particolarmente pericoloso in altri giorni, forse alla fine della settimana, dopo che i dipendenti hanno avuto il tempo di adeguare i loro programmi al sonno”.

domenica 23 agosto 2009

ECCO IL TESTO INTEGRATO..


martedì 18 agosto 2009

Dall'esame del Correttivo al D.Lgs.81/08. si evidenzia l'importanza che assumerà EBSiL per i RSPP , gli ASPP e i Formatori per la Sicurezza Italiani




Riportiamo alcune delle modifiche introdotte dal Correttivo al testo unico che sicuramente sono di forte interesse per i RSPP e ASPP per il corretto svolgimento della loro funzione.
In particolare ci siamo soffermati sulle modifiche apportate all’Art.37- Formazione e Art. 51 –Organismi Paritetici, del D.Lgs.81/08.
Crediamo che il ruolo degli Organismi Paritetici esca fortemente rafforzato dalle modifiche , cosa che conferma la giustezza della politica di FIRAS-SPP volta alla costituzione di un Ente Bilaterale Paritetico nella Piccola Media Impresa che rappresenta il 90% del Sistema Produttivo Italiano e quello maggiormente esposto alle problematiche di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nascita dell’Ente Bilaterale per la Sicurezza sul Lavoro , l'unico Organismo Paritetico Nazionale dove la Community dei RSPP e ASPP è PARTE COSTITUENTE , derivante dall’Accordo FIRAS-SPP con PMI Italia International , va in questa direzione e rappresenterà per il futuro uno strumento fondamentale al servizio dei RSPP , gli ASPP e dei Formatori per la Sicurezza Italiani.


Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Modifica comma 7
Si introduce un esplicito e specifico obbligo formativo anche nei confronti dei dirigenti, i contenuti di tale obbligo formativo (che prevede anche l’aggiornamento) sono gli stessi che il comma 7 ha già individuato per i preposti.
Mentre viene eliminato il vincolo di svolgere tale formazione esclusivamente in azienda come prevedeva lo stesso comma.



Introduzione comma 7 bis

La formazione dei dirigenti e dei proposti, sulla base dell’Avviso Comune, può essere effettuata anche presso:
 gli organismi paritetici,
 le scuole edili,
 le associazioni datoriali
 le organizzazioni sindacali

Modifica comma 12
E’ stato abolito il “possono” previsto dalla prima bozza di Correttivo
Si specifica che la collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresenntanti deve essere attuata se tali organismi sono presenti nel settore e territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.

Art. 51.
Organismi paritetici


3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Introduzione Comma 3 bis)
Ampliate le competenze degli organismi paritetici, si prevede che: gli Organismi Paritetici
 svolgano direttamente o promuovano attività di formazione, anche con i Fondi dello 0,30 e con quello del 4% per la somministrazione
 possano rilasciare attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese
 l’attestazione può riguardare anche l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del decreto.
La “asseverazione” è formula per evidenziare come si tratti di fattispecie ben diversa dalla “certificazione”, come proposto ex art. 2-bis del Correttivo di marzo, che non piaceva a nessuno. Occorre verificare con esattezza i contorni giuridici di tale istituto ma in ogni caso emerge che non vi è alcun vincolo (casomai un indirizzo) per la programmazione della attività di vigilanza sul territorio.
Gli organi di vigilanza, infatti, “possono tenerne conto” ai fini della programmazione delle proprie attività. Non c’è quindi una attività esimente dalla vigilanza


Introduzione Comma 3 ter)
Le competenze sopra indicate sono attribuite agli organismi paritetici di cui all’art.51 del decreto qualora si dotino di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
Abbiamo sostenuto infatti che le nuove funzioni debbano essere sostenute strutturalmente e professionalmente


Introduzione Comma 8 bis)
Gli organismi paritetici, in collegamento con quanto previsto all’art. 48, svolgono inoltre un ruolo importante di monitoraggio sulla presenza degli Rlst e di messa in relazione tra questi, il sistema delle imprese, le istituzioni territoriali e l’Inail quale soggetto che ha competenze per la verifica della presenza dei Rls /Rlst e nella gestione del Fondo di cui all’art.52.

mercoledì 12 agosto 2009

Stress lavoro correlato - convegno a Varese

1 Europeo su 4 ne è vittima. 20 Mld di Euro i costi provocati. Un convegno di specialisti del settore per comprendere meglio il fenomeno.

Il giorno 10 ottobre 2009 presso il Palazzo dei Congressi VILLE PONTI alle ore 15.00 si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “Lo stress correlato al lavoro – Aspetti clini,problemi legali, strumenti di misurazione e controllo”, relatore il Prof. Alberto Passerini –Psicoterapeuta e Presidente della Scuola Internazionale di Specializzazione con La Procedura Immaginativa (S.I.S.P.I.) di Milano. L’evento è organizzato dalla dott.ssa in scienze infermieristiche Paola De Vittori, Dirigente del settore Infermieristico della Clinica Psichiatrica “Clinica di Giorno” di Bellinzona (CH) e Direttrice del Centro di Assistenza e Gestione della Sicurezza e della Salute (A.I.Ma.S.S.) di Luino. quale evento centrale del , programma di informazione e prevenzione sui disturbi psichici correlati allo stress da lavoro ( Mobbing ; Burn-Out; Stalking).
Se vuoi saperne di più :
http://www.comunicati-stampa.net/com/cs-66576/

mercoledì 4 febbraio 2009

Chi deve effettuare la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato e con quali modalità deve essere effettuata tale valutazione?

Fonte: il sito dell'ing. g. Porreca.

Come è noto è stata concessa recentemente la proroga dell'obbligo di fare e di rivedere le valutazioni dei rischi nei luoghi di lavoro secondo le modalità e gli indirizzi forniti dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, proroga che questa volta ha il sapore proprio di un "ultimo avviso".
La proroga riguarda però solo la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato mentre per tutti gli altri rischi l'obbligo è entrato in vigore già a decorrere dal 1° gennaio 2009. Ed ecco che ricorre il quesito che possiamo definire il quesito del giorno: chi deve fare e come va fatta la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato?
E siamo alle solite e non ci si stancherà mai di dirlo. Testo Unico alla mano ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 la valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 dello stesso D. Lgs. (DVR), è un obbligo indelegabile a carico del datore di lavoro ed in virtù delle indicazioni fornite nell'art. 25 e nell'art. 2 lettera h) del decreto medesimo sulle definizioni, lo stesso datore di lavoro la fa in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente.
Quanto sopra è valido a maggior ragione per la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato considerato che in tale valutazione ci sono delle componenti di natura medica ed anche psicologica ragion per cui il medico competente, che è chiamato a collaborare attivamente con il sistema aziendale per fornire gli indirizzi di propria competenza, finisce con il rappresentare una figura chiave nella valutazione del particolare rischio.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro dovrà comunque inserire nel documento di valutazione dei rischi, con un obbligo sanzionato anche penalmente, i nominativi sia del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi. Resta comunque fermo, inoltre, che per effettuare la valutazione di tutti i rischi e quindi anche dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato il datore di lavoro stesso può farsi collaborare anche da consulenti esterni esperti nella materia specifica e ciò in rispetto anche alle indicazioni fornite dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l'art. 31 comma 3 in base al quale "il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio".
Circa le modalità da seguire per fare tale valutazione dei rischi, è lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 che fornisce dei suggerimenti citando nell'art. 28 comma 1 l'accordo europeo sullo stress lavoro-correlato stipulato a Bruxelles l'8 ottobre 2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP E CES, accordo comunitario che è stato successivamente tradotto e recepito dall'accordo interconfederale raggiunto l'8 giugno 2008 tra CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, CNA, CONFESERCENTI,CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPERATIVE, AGCI, CONFSERVIZI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI e CGIL, CISL, UIL.
La finalità del citato accordo è quella di accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e di attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato, nonché di offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato.
Lo stress è definito nell'accordo interconfederale come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".
L’individuo, si legge nell'accordo, è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa ed inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita.
Lo stress, viene precisato nell'accordo, non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione, che può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc. e che può portare a ridurre l’efficienza sul lavoro e a determinare un cattivo stato di salute. Data la complessità del fenomeno stress, l'accordo non ha inteso fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress ma ha precisato che, comunque, un alto tasso di assenteismo, una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori sono alcuni dei segnali che possono denotare un problema di stress lavoro-correlato.
Nell'accordo viene rammentato che, secondo la direttiva-quadro 89/391, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori e che questo dovere si applica anche in presenza di problemi di stress lavoro-correlato in quanto essi incidano su un fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela della salute e della sicurezza ed inoltre che tutti i lavoratori hanno un generale dovere di rispettare le misure di protezione determinate dal datore di lavoro.
La individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare una analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.).
Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, si legge ancora nell'accordo, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore di lavoro e queste misure dovranno essere adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.
La prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare l’adozione di varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi e possono essere introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati o quale parte di una politica integrata sullo stress che includa misure sia preventive che di risposta.
Tali misure potrebbero includere, per esempio, secondo l'accordo:
􀂃 misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro,
􀂃 la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento,
􀂃 l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.
Anche nell'accordo viene ribadito, infine, quanto sopra già messo in evidenza dallo scrivente e cioè che "laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi"
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