La circolare ministeriale dispone che valutazione del rischio lavoro-correlato dovrà seguire due fasi.
È considerato obbligatorio e fondamentale il primo momento di verifica. Tutti i datori di lavoro, anche di aziende di piccole dimensioni devono effettuare questa parte che avrà contenuti essenzialmente oggettivi, verificabili e, ove possibile, traducibili in numeri. L'indagine deve essere svolta su:
La prima fase
- dati statistici (indici su infortuni, assenze per malattia, turn-over) ed "eventi-sentinella" (ad esempio, segnalazioni del medico competente, lamentele di lavoratori);
- contenuto del lavoro (carichi e orari di lavoro);
- analisi del contesto di lavoro (stato delle comunicazioni lavorative, esistenza di conflitti interpersonali).
A questa fase dovranno collaborare tutte le figure interne o esterne che si occupano di sicurezza sul lavoro.
Ove «non emergano elementi di rischio tali da richiedere» azioni correttive, secondo le linee guida, la valutazione è conclusa: il datore e il suo staff sono tenuti a «darne conto nel Documento di valutazione» e a fissare solo «un piano di monitoraggio» per il periodo successivo.
La seconda fase
La fase di approfondimento sarà solo eventuale, in ciò non discostandosi dalle procedure tecniche anche internazionali più accreditate. Se buona parte delle procedure elaborate da vari soggetti istituzionali o tecnici richiedono la seconda fase ove la prima abbia rilevato un significativo rischio, la commissione rende meno probabile la fase di approfondimento: essa è necessaria solo ove la prima fase abbia richiesto azioni correttive e qualora le azioni correttive non abbiano dato i frutti sperati e gli elementi di rischio continuino a sussistere.
Queste azioni potranno comprendere interventi quali, ad esempio, modifiche dell'organizzazione aziendale, comunicazione interna, formazione e procedure.
Solo se si verificheranno le due condizioni occorrerà procedere a una rilevazione di tipo soggettivo che coinvolgerà i lavoratori, mediante questionari e/o interviste e/o focus group che riguarderanno, in specie, indicatori statistici sul tema, eventi-sentinella, contenuto e contesto di lavoro.
Nelle aziende con massimo 5 lavoratori la seconda fase potrà svolgersi, semplicemente, mediante riunioni dirette al "problem solving" e alla valutazione degli interventi fatti.
A questo punto secondo l'articolo 29 comma 3 del Dlgs n. 81, è da presumere che il vertice e il suo staff debbano avviare eventuali azioni correttive, suggerite dall'analisi svolta, e fissare un programma più intenso di monitoraggio
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